CRITERI – FATTISPECIE DI DEROGA ALL’OBBLIGO DIFREQUENZA
CRITERI – FATTISPECIE DI DEROGA ALL’OBBLIGO DIFREQUENZA
Il Collegio Docenti, preso atto di quanto prescritto dal comma 7 dell’art.14 del DPR l22/09, in applicazione del comma 2 dell’art.13 del D.lgs 226/05, conferma i seguenti criteri e fattispecie di deroga al limite previsto di frequenza, già adottati negli anni precedenti, ai fini della validità dell’anno scolastico:
CRITERI
1) Le deroghe al principio della frequenza obbligatoria ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di lezione siano funzionali ad assenze documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;
2) Le assenze continuative debbano essere documentate al momento del rientro dell’allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita al coordinatore della classe o all’ufficio di presidenza, protocollata e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla “Privacy” applicata nell’istituto;
3) L’assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non debba incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall’istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell’allievo;
FATTI SPECIE
- Gravi motivi di salute, adeguatamente documentati[*]
- Terapie e/o cure programmate[*]
- Donazioni di sangue[*]
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose che prevedano un calendario di festività diverso da quello ufficiale della Scuola Italiana
- Assenze per gravi e particolari problemi di famiglia (come ad esempio provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie o lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali,…)
- Partecipazione a mobilità individuali effettuate con scuole europee partner in progetti internazionali ed in generale a stage, attività di alternanza scuola lavoro, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola
[*] (documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri)
ESEMPIO DI CALCOLO DEL N° MASSIMO DI ORE DI ASSENZA ANNUALI, SVILUPPATO IN BASE ALLE SOLE ORE DI LEZIONE ANNUALI PREVISTE DAI QUADRI ORARIO DEI VARIINDIRIZZI.
Per tutte le classi I - II - III - IV - V , frequentanti l’a. s. 2018/19 incorso :
Orario di lezione previsto: 32 ore settimanali.
Considerando 33 settimane di lezione annue, il numero di ore di lezione annuale previsto è 32 ore/settimana x 33 settimane/anno = 1056 ore/anno. Quindi il numero massimo di ore di assenza consentito nell’anno è 1056/4 = 264 ore/anno, comprensive di ritardi e uscite anticipate.
Segue la tabella riepilogativa contenente il calcolo riferito alle sole ore di lezione annuali previste dai quadri orario dei vari Indirizzi, per le singole classi dell’Istituto:
Classi |
N° ore di lezione settimanali (desunte dal quadro orario) |
N° settimane/anno
|
N° ore di lezione annuali (desunte dal quadro orario) |
N° massimo di ore di assenza consentite durante l’anno |
I-II-III- IV-V |
32 |
33 |
1056 |
264 |
N.B. Come già detto, nel monte-ore annuale è necessario considerare tutte le attività didattiche che rientrano nel curricolo individuale dello studente.
Nel caso di attività didattiche aggiuntive, stabilite dall’istituzione scolastica e rientranti nel curricolo individuale, l’orario annuale personalizzato di ciascuno studente si ottiene aggiungendo al normale numero di ore di lezione annuali (quadro orario) le ore sviluppate nelle suddette attività didattiche. Pertanto, il numero massimo di ore di assenza si stabilisce conteggiando ¼ delle ore complessive, determinate con il criterio suddetto.