Contenuto principale

 

 

 

                                                                                                                                                        

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

I.I.S.S. N.Moccia - Nardò

 

regolamento d’istituto

 

Sommario:

 

Parte prima:   Attività nella scuola – norme di comportamento

 

artt. 1 – 15    Alunni                                                                            pag. 2 – 5

artt. 16 – 21  Docenti                                                                          pag.  6

artt. 22 – 25  Collaboratori scolastici                                                     pag.  6

artt. 26 – 28  Assemblee Studentesche                                                 pag.  7

artt. 29 – 38  Doveri e diritti degli Alunni                                               pag.  8

 

 

Parte seconda:  Regolamento di disciplina

 

art. 39          Premessa                                                                         pag.  9 – 10

art. 40          Tipologia delle sanzioni disciplinari                                      pag.  11 – 12

art. 41          Procedura/Modalità di irrogazione delle sanzioni                   pag.  12 – 13

art. 42          Organo di Garanzia                                                           pag.  14

art. 43          Regolamento dell’Organo di Garanzia                                  pag.  14

Tabella A      Infrazioni disciplinari non gravi                                            pag. 15 – 16

Tabella B      Infrazioni disciplinari gravi                                                  pag.  17 – 18

Tabella C      Sanzioni pecuniarie                                                            pag.  19

 

ALLEGATO

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITà (PEC)


PARTE PRIMA:

ATTIVITÀ NELLA SCUOLA – NORME DI COMPORTAMENTO

ALUNNI

Art. 1 Indicazioni di carattere generale: comportamento.

Il comportamento corretto a scuola è indice di maturità e crescita personale; esso deve essere improntato al rispetto reciproco di tutte le componenti. Gli alunni e tutto il personale della scuola devono presentarsi in modo tale da non offendere la decenza ed il buon gusto.

Art. 2 Indicazioni di carattere generale: frequenza.

Gli alunni sono tenuti a frequentare puntualmente e regolarmente le lezioni, muniti dei libri di testo e degli strumenti didattici, secondo il lavoro da svolgere in classe.

L’assiduità della frequenza è criterio di valutazione per il rendimento scolastico.

Art. 3 Ingresso a scuola. Permessi di entrata posticipata.

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.10. L’ingresso a scuola degli alunni deve avvenire dalle ore 8.05 alle ore 8.10; l’orario d’ingresso può essere modificato solo previa delibera del Consiglio d’Istituto. Per gli studenti pendolari l’ingresso in Istituto è consentito entro i 10 minuti che seguono il suono della campana (entro le ore 8,20) esclusivamente per motivi imputabili a ritardi dei mezzi di trasporto pubblici.

Gli studenti che si presentano all’ingresso dell’Istituto con un ritardo maggiore (dopo le ore 8,20) sono ammessi in classe, solo al termine della prima ora, muniti del foglio di permesso regolarmente vistato dal Dirigente o da uno dei suoi Collaboratori. Il docente della seconda ora che accoglie l’alunno ritardatario annoterà l’ingresso sul registro di classe (cartaceo e/o elettronico).

Ritardi di carattere eccezionale, dopo la prima ora, causati da motivi indipendenti dalla volontà degli alunni, vengono valutati dalla Dirigenza per l’eventuale autorizzazione straordinaria all’ingresso in classe.

Art. 4 Libretto delle giustificazioni.

Ad ogni alunno viene distribuito, all’inizio dell’anno scolastico, un libretto personale delle giustificazioni.

All’atto della consegna:

  1. devono essere depositate le firme dai genitori  o da chi ne fa legalmente le veci, necessarie per il visto delle giustificazioni e delle comunicazioni scuola- famiglia durante l’anno.

La firma dei genitori è autenticata dal D.S. o, in casi di impossibilità, da un pubblico ufficiale del Comune di residenza.

Gli alunni maggiorenni possono ritirare personalmente il libretto delle assenze e depositare la loro firma, qualora autorizzati dai genitori a firmare le proprie giustificazioni. L’autorizzazione è concessa mediante certificazione firmata dai genitori al momento dell’iscrizione o al compimento del 18° anno.

Gli alunni maggiorenni autorizzati a firmare le proprie giustificazioni o richieste, sottostanno alle regole comuni, per cui eventuali abusi o situazioni anomale sono immediatamente segnalati alle famiglie.

Art. 5 Ritardi e assenze degli alunni.

I ritardi e le assenze fanno parte integrante della valutazione generale dell’alunno.

I ritardi degli alunni, al pari delle assenze, sono registrati giornalmente nel registro di classe (cartaceo e/o elettronico) a cura dei docenti della classe. Le comunicazioni alle famiglie sono gestite dai docenti e dalla Segreteria.

Nei casi di ripetuti ritardi e/o assenze la scuola provvede ad inviare comunicazione alle famiglie:

  • giornaliera, ove possibile, mediante messaggi SMS o comunicazioni telefoniche
  • periodica, mediante comunicazione scritta contenente il riepilogo dei ritardi/assenze.

L’ingresso in ritardo a scuola, per futili motivi, costituisce comportamento gravemente lesivo dell’attività scolastica. Pertanto è prevista l’ammonizione ed è da considerarsi negativamente ai fini della valutazione complessiva dell’alunno.

Se tale comportamento (ingresso in ritardo) viene reiterato oltre tre volte, lo studente è tenuto a presentarsi a scuola accompagnato da un genitore per le necessarie giustifiche.

Art. 6 Permessi di uscita anticipata.

È assolutamente vietato uscire dall’Istituto durante l’orario delle lezioni senza autorizzazione.

I permessi di uscita anticipata vengono concessi dal Dirigente Scolastico (o da un collaboratore del Dirigente Scolastico) solamente per comprovate motivazioni.

Gli alunni minorenni possono uscire prima del termine delle lezioni solo se prelevati da un genitore che, alla presenza di un collaboratore del Dirigente Scolastico, appone la propria firma sul permesso di uscita.

Gli alunni maggiorenni,qualora autorizzati dalle famiglie a giustificarsi, possono uscire anticipatamente documentando le personali esigenze alla Dirigenza che valuta la serietà dei motivi addotti prima di autorizzare l’uscita, anche dopo aver consultato eventualmente i docenti della classe.

Per gli allievi maggiorenni non autorizzati dalle famiglie a giustificarsi, l’uscita anticipata è consentita solo se autorizzata sul libretto e confermata telefonicamente da un genitore. Si ricorda che i permessi di uscita anticipata e di entrata posticipata hanno carattere di eccezionalità e non di ordinarietà, per non turbare il regolare andamento dell’attività didattica.

Art. 7 Autorizzazioni permanenti di ingressi - uscite differite.

Gli allievi che dimostrino di essere nell’impossibilità di trovarsi puntualmente in Istituto per rispettare il normale orario d’ingresso o che devono uscire con lieve anticipo per mancanza di idonei mezzi di trasporto, previa richiesta scritta presentata al Dirigente, possono ottenere particolari autorizzazioni valutate in sede di Consiglio di istituto.

La concessione di qualsiasi autorizzazione permanente è trascritta sul giornale di classe.

Art. 8 Giustificazioni.

La giustificazione deve essere considerata come una presa d’atto dell’assenza da parte dei genitori (o di chi esercita la potestà). Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze tempestivamente utilizzando il libretto in dotazione. La mancata produzione della giustifica è sanzionata con nota del docente della prima ora. Gli alunni maggiorenni possono sottoscrivere la propria giustificazione, assumendosi le relative responsabilità. Le assenze superiori ai cinque giorni devono essere supportate da un certificato medico. Le assenze collettive arbitrarie non sono ritenute giustificate e sono considerate ai fini della valutazione.

Art. 9 Ingresso in classe dei docenti.

I docenti che hanno lezione alla prima ora, alle ore 8.05 devono trovarsi in classe per assistere all’ingresso ordinato degli alunni.

Art. 10 Fruizione dei servizi durante l’orario di lezione.

Agli alunni è consentito, su autorizzazione del docente, di recarsi singolarmente nei bagni nell’arco orario compreso tra le ore 9.30 e le ore 12.30, ad esclusione dell’intervallo per la ricreazione.

Al di fuori di quanto indicato nel precedente capoverso, è fatto assoluto divieto di recarsi ai servizi ad eccezione di casi di assoluta necessità che il docente interessato dovrà valutare secondo il suo prudente apprezzamento, scoraggiandone gli abusi. Le uscite giornaliere, di norma non superiori a due, saranno autorizzate dai docenti mediante l’uso di cartellini pass e registrate su apposite schede allegate al registro di classe.

Art. 11 Intervallo.

Durante l’intervallo, fissato negli ultimi dieci minuti della seconda/terza ora di lezione (intervallo distinto per gruppi di classi), gli alunni non devono creare disordine e confusione, il loro contegno deve essere ispirato al senso della misura e della buona educazione.

È  fatto divieto di fumare in qualsiasi locale della scuola.

La vigilanza, durante la ricreazione, è affidata, oltre che ai collaboratori scolastici, ai docenti della seconda/terza ora.

Art. 12 Cambio dei docenti.

I docenti effettuano il “cambio” con sollecitudine, onde evitare spiacevoli riduzioni dell’ora del collega subentrante. In caso di necessità è possibile usufruire dei collaboratori scolastici nella funzione di vigilanza sugli alunni.

Art. 13 Uscita anticipata delle classi.

E’ fatto assoluto divieto di uscita anticipata dall’Istituto di classi prima della fine del normale orario delle lezioni, se non vi è stata espressa autorizzazione da parte del Dirigente o del suo delegato, con avviso comunicato alle famiglie almeno il giorno prima.

Art. 14 Telefono cellulare a scuola. Uso improprio e sanzioni.

Disposizioni generali: L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). Tale divieto è richiamato dall’Atto di indirizzo prot. n. 30/dip/segr del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007 in cui il Ministro ricorda che per Statuto gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. L’utilizzo improprio dei videofonini da parte degli studenti, sottolinea infine la Direttiva, costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare.

Pertanto è consentito l’uso del telefono cellulare, limitatamente alle funzioni vocali e per l’invio di sms, solo durante l’intervallo mentre ne è sempre vietato l’uso come fotocamera e videocamera.

Gli studenti sorpresi a fare video o foto, anche a compagni consenzienti, vengono accompagnati al Dirigente Scolastico che provvederà ad avvertire le famiglie dell’accaduto e a segnalare le infrazioni alle Autorità competenti per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e per le eventuali conseguenze penali.

Allo studente saranno irrogate le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina dell’Istituto.

Durante le lezioni:

  • l’insegnante della prima ora ricorda agli alunni di spegnere i telefoni in classe (non è consentito tenerli accesi in modo silenzioso) e spegne il suo cellulare davanti ai ragazzi. Se il cellulare viene utilizzato durante le lezioni, il docente appone una nota disciplinare sul registro di classe. L’alunno sorpreso ad usare il cellulare lo consegna spento al docente e lo riprende al termine della giornata. Successivamente, allo studente saranno irrogate le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina dell’Istituto.
  • per garantire la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, la scuola mette a disposizione le proprie strutture negli uffici di presidenza/vice-presidenza e di segreteria amministrativa.

 

Durante una verifica:

  • prima della verifica gli studenti consegnano i telefoni spenti, li depongono sulla cattedra e li riprendono al termine della verifica stessa. Se l’insegnate sorprende un allievo ad usare il cellulare durante la prova, ritira il compito per il quale esprimerà valutazione negativa e annota l’episodio sul registro di classe. Successivamente, allo studente saranno irrogate le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina dell’Istituto.

 

Art. 15 Atti vandalici.

Gli allievi responsabili di atti di vandalismo sono tenuti a risarcire la scuola o a ripristinare a proprie spese gli ambienti e le suppellettili danneggiati.

Qualora il responsabile non venga individuato, il risarcimento o il ripristino è attribuito all’intera classe o, nel caso di laboratori, all’insieme delle classi che ne hanno fatto uso nel corso della giornata.

Qualora vengano trovate scritte o danneggiamenti nei bagni o negli spazi comuni, gli oneri derivanti dalla pulizia o dalla riparazione vengono addebitati a tutte le classi presenti al piano nel corso della giornata.

In ogni caso, ai responsabili saranno irrogati i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Disciplina dell’Istituto.


DOCENTI

 

Art. 16

I docenti sono tenuti a prestare la loro attività professionale, nel rispetto delle norme tese all’educazione umana e civile dei giovani e alla loro formazione culturale e professionale. Essi sono tenuti ad adottare i criteri didattici che scaturiscono dalla loro competenza in armonia con la linea didattica elaborata dagli organi collegiali competenti: Consigli di Classe e Collegio dei Docenti.

Art. 17

I docenti che intendano fare svolgere le prove di verifica scritte possono assistere direttamente al compito, non solo nelle proprie ore, ma anche in quelle dei colleghi che si rendano disponibili, avvisandoli almeno due giorni prima. Nell'assegnare i compiti da svolgere a casa i docenti devono tenere conto della programmazione didattica del Consiglio di Classe e rispettare i tempi razionali di studio degli alunni.

Art. 18

Il risultato delle verifiche scritte deve essere sottoposto alla discussione degli allievi entro, e non oltre, dieci giorni dalla data della somministrazione della prova.

Art. 19

All’inizio dell’anno scolastico la Dirigenza illustra ai docenti le attrezzature ed i sussidi didattici esistenti in essa, al fine di programmare un’attività didattica che possa sfruttare al meglio le disponibilità della organizzazione scolastica.

Art. 20

E’ compito dei docenti illustrare agli allievi, in funzione della propria disciplina, le attrezzature e sussidi didattici che saranno utilizzati nel corso dell’anno.

Art. 21

I docenti, durante le ore a disposizione, e per tutta la loro durata, devono rimanere in Istituto.

COLLABORATORI SCOLASTICI

 

Art. 22

Il collaboratore scolastico non può allontanarsi dal luogo di sorveglianza assegnatogli.

Art. 23

Il collaboratore scolastico deve segnalare tempestivamente al Dirigente o al suo sostituto eventuali classi scoperte e vigilare fino all'arrivo del docente.

Art. 24

Egli deve occuparsi della pulizia e dell'igiene degli ambienti a lui assegnati e segnalare al Dirigente gli eventuali furti o danni alle suppellettili o alle attrezzature scolastiche.

Art. 25

L'orario scolastico di questo personale potrà subire delle modifiche in base alla necessità di tenere aperto l'Istituto nelle ore pomeridiane per lo svolgimento delle attività programmate dagli organi collegiali.
ASSEMBLEE STUDENTESCHE

 

Art. 26

Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'Istituto. Le assemblee di classe possono impegnare complessivamente, in ciascun anno scolastico, 14 ore. Ogni assemblea di classe deve essere chiesta almeno tre giorni prima della data fissata; essa ha la durata massima di due ore e non può svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana. Su richiesta de rappresentanti di classe, possono svolgersi assemblee di classi parallele per la discussione di tematiche di interesse comune. Il Presidente dell'Assemblea di Classe è il rappresentante degli studenti eletto con il maggior numero di preferenze.

Art. 27

I rappresentanti di classe costituiscono, insieme con i rappresentanti di Istituto il Comitato studentesco, di cui è Presidente lo studente che ottiene il maggior numero di voti nelle elezioni del Consiglio d'Istituto. La convocazione del Comitato è richiesta da due rappresentanti d'Istituto o da un terzo del comitato stesso. Il Comitato organizza le Assemblee d'Istituto e presenta richiesta al Preside almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, a partire da ottobre fino a maggio, esse saranno tenute in un giorno della settimana sempre diverso. Il Comitato studentesco stabilisce, a maggioranza, le tematiche da affrontare e la durata dell'assemblea, che dovrà, comunque, coincidere con il termine delle lezioni.

È consentita, su richiesta, la partecipazione alle assemblee di esperti su problemi sociali, culturali, artistici e scientifici per l'approfondimento di problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Il Presidente del Comitato garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e l'ordinato svolgimento dell'assemblea. In caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento, il Preside sospende l'assemblea e affida ai rappresentanti di classe e d'Istituto il compito di coordinare la sua continuazione attraverso la costituzione di gruppi di studio.

Sia delle assemblee di classe sia di quelle d’Istituto deve essere redatto circostanziato verbale.

Art. 28

Per tutta la durata delle Assemblee d’Istituto, in cui non siano presenti esperti su tematiche condivise con il Comitato Studentesco, saranno sospese le normali attività didattiche. Nel caso in cui sia prevista la presenza di esperti, così come citato nel precedente art. 27, le Assemblee d’Istituto rientrano a tutti gli effetti nelle normali attività didattiche. Pertanto eventuali assenze degli alunni dovranno essere giustificate normalmente.

In entrambi i casi, durante le Assemblee d’Istituto saranno presenti i docenti titolari delle ore insegnamento previste nella giornata dall’orario scolastico in vigore.


DOVERI E DIRITTI DEGLI ALUNNI

 

Art. 29

Gli studenti condividono, con tutto il personale che opera nella scuola, la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura.

Art. 30

Gli studenti sono tenuti ad avere verso tutti gli operatori e verso tutti gli utenti scolastici lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi.

Art. 31

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici ed a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio scolastico.

Art. 32

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Art. 33

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal vigente Regolamento d’istituto e a rispettarlo in tutte le sue articolazioni.

Art. 34

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Art. 35

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell’Istituto.

Art. 36

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo porti ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 37

Gli studenti, anche qualora ne facciano richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione sulle decisioni che influiscono in modo rilevante sull’organizzazione dell’Istituto.

Art. 38

L’Istituto favorisce, compatibilmente con l’esigenze derivanti da tutte le componenti scolastiche, l’esercizio del diritto di riunione e di associazione e lo svolgimento di iniziative che contemplino l’utilizzo dei locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.


PARTE SECONDA:

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Art. 39   PREMESSA: Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare. La successione delle sanzioni, pertanto, non è né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

  • Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive, onde non comprometterne la comprensione e quindi l’efficacia. Pertanto saranno attuate immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l’eventuale impugnazione attuata con le modalità e gli strumenti di seguito elencati. (*)
  • Le sanzioni possono essere date anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico.
  • La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero.
  • Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. E’ sempre possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola. Potrà essere inoltre attuato un intervento rieducativo basato sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica.
  • I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari e le relative sanzioni collegate sono individuate nelle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.
  • La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
  • Il Dirigente Scolastico, considerata l’entità della mancanza segnalata, valuterà l’opportunità di richiamare l’allievo verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di Classe ovvero il Consiglio d’Istituto per una eventuale sanzione maggiore.
  • Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni.
  • Contro le sanzioni disciplinari è possibile presentare ricorso all’Organo di garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla data della avvenuta notifica della sanzione.
  • Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a sanzioni per tutto un gruppo.
  • Nel caso di sanzioni che prevedano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni l’istituto, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07 e dalla nota 31 luglio 2008 prot. n. 3602/P0 del Dipartimento per l’Istruzione – Direz. Gen. per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.

 

(*) Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

 


Art. 40 Tipologia delle sanzioni disciplinari

L'azione disciplinare si esplica attraverso:

 

a. Ammonizione verbale del Docente

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale.

b. Richiamo scritto sul registro di classe.

Compete al docente in servizio nella classe. Il provvedimento viene comunicato al Dirigente tramite il registro di classe e alla famiglia tramite diario. Viene adottato quando il comportamento dell'alunno costituisce mancanza di rispetto delle persone o, più in generale, violazione di norme di comportamento quando siano stati inefficaci i precedenti richiami verbali. Al terzo richiamo scritto il docente provvede, inoltre, a convocare i genitori perché conferiscano col docente stesso o con il Coordinatore di classe.

c. Ammonizione scritta del Consiglio di Classe.

Compete al Consiglio di classe che lo adotta quando il persistere di comportamenti non responsabili, già oggetto di precedenti e ripetuti richiami, reca pregiudizio all'ordinato svolgimento delle attività della classe. L'ammonizione assume la forma di delibera del Consiglio. Il Coordinatore del Consiglio di Classe convoca i genitori e spiega il provvedimento assunto.

d. Esclusione dalla partecipazione alle uscite della classe.

Compete al Consiglio di Classe che lo adotta quando il persistere di comportamenti non responsabili, già sanzionati con altri provvedimenti, fa prevedere che la partecipazione dell'alunno all'uscita della classe possa recare grave pregiudizio allo svolgimento dell'attività stessa.

Il Coordinatore del Consiglio di Classe convoca i genitori e spiega il provvedimento assunto.

Il giorno dell'uscita l'alunno frequenta le lezioni in una classe parallela.

e. Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica

Compete al Consiglio di Classe che lo adotta quando persistono comportamenti irresponsabili, già sanzionati con altri provvedimenti, oppure quando viene commesso un atto di violenza, fisica o psicologica, nei confronti di persone oppure un grave atto di vandalismo nei confronti di beni della collettività o di singoli individui.

Il provvedimento che comporta il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica è adottato dal Consiglio di Classe con il limite massimo di giorni quindici. Quando il Consiglio di classe intenda proporre una sanzione di durata superiore ai 15 giorni e/o di esclusione dagli scrutini finali, la competenza passa al Consiglio d'Istituto.

Il provvedimento assume la forma di decreto; ne viene inserita copia nel fascicolo personale dell'alunno. Il Coordinatore del Consiglio di Classe convoca i genitori dell'alunno, spiega le finalità educative del provvedimento e concorda le modalità di ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

f. Provvedimenti urgenti del Capo d'Istituto

Quando l'infrazione disciplinare costituisce ipotesi di reato denunciata all'Autorità Giudiziaria o quando vi è pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, il Dirigente Scolastico può adottare, con decorrenza immediata, il provvedimento cautelare di allontanamento dalla scuola fino a tre giorni.

Entro tale termine convoca un seduta urgente del Consiglio di Classe per la delibera di competenza.

g. Esecutività dei provvedimenti disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive (vedi art. 39). Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica, si può ricorrere a punizione per un gruppo, per una o più classi intere.

È facoltà del Dirigente Scolastico annullare viaggi e visite di istruzione, dandone motivata informazione agli alunni ed ai rappresentanti dei genitori.

 

Art. 41   PROCEDURA/MODALITà PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

 

  • Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni verbalmente ovvero per iscritto: l'alunno viene ascoltato da un docente del Consiglio di Classe che procede a contestargli gli addebiti e a raccogliere le sue giustificazioni. Le dichiarazioni dell'alunno sono valutate dal Consiglio e riportate a verbale; qualora esse siano rese per iscritto dall'alunno, il testo è allegato al verbale stesso. Allo stesso modo possono essere acquisite testimonianze di compagni o di altre persone in possesso di informazioni attendibili sull'accaduto. Il Consiglio di Classe, deliberando la sanzione di sospensione dalle lezioni, indica il percorso educativo proposto all'alunno, che può comportare lo svolgimento di attività in favore della comunità scolastica da concordare con gli esercenti la responsabilità genitoriale.
  • Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano ovvero A/R ovvero fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l’ora di riunione dell’Organo Collegiale nonché l’invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell’esposizione delle proprie ragioni.
  • Nel caso in cui i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non dovessero partecipare alla riunione, il Consiglio di Classe ovvero il Consiglio d’Istituto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.
  • Gli organi collegiali sanzionano anche senza aver acquisito nei termini assegnati le giustificazioni da parte dello studente.
  • L’allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni può prevedere a discrezione dell’Organo che commina la sanzione:

a)    L’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche

b)    L’obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche

c)     L’obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche curriculari

d)    La non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

  • Su proposta del Consiglio di Classe ovvero del Consiglio d’Istituto per le sanzioni di relativa competenza può essere offerta allo studente, su richiesta di quest’ultimo, la possibilità di convertire la sospensione con attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica.

 

Attività alternative all'allontanamento

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di attività a favore della comunità scolastica.

Tali attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, sono proposte dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di Classe.

Per un certo periodo - variabile a seconda delle responsabilità e delle sanzioni - gli studenti svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali quelle che seguono:

Pulizia

a) dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule;

b) delle attrezzature, dei banconi di lavoro della aule laboratorio;

c) dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;

d) dei cortili esterni della scuola.

Semplici compiti esecutivi

a) in biblioteca;

b) in segreteria.

Altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di Classe, dallo studente interessato dal provvedimento e/o i suoi genitori per i minorenni.

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti esterni.

  • In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

 

Art. 42   ORGANO DI GARANZIA

      • L’Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da due docenti designati dal Consiglio di Istituto, da un genitore e da uno studente eletti, rispettivamente, dai genitori e dagli alunni. Per ciascuna componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato anche un membro supplente che subentrerà al membro titolare in caso di assenza ovvero di incompatibilità di quest’ultimo.
      • La designazione dei componenti dell’Organo di garanzia è annuale ed avviene da parte degli Organi Collegiali competenti entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico.
      • Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti l’Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell’anno scolastico precedente.
      • Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta notifica, da parte dei genitori e degli alunni maggiorenni all’Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni dalla acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo d’Istituto). Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata per l’intervenuto silenzio-rifiuto.
      • L’Organo di Garanzia Interno decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all’interno della scuola, in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 43   REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA

      • Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, presentato per iscritto, il Presidente dell’Organo di Garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell’Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
      • La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
      • Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell’assenza.
      • Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese e non è prevista l’astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.
      • Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto della convocazione. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.

 

TABELLA   A – Infrazioni disciplinari NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUABILI (pagina 1 di 2)

DOVERI (art.3 dello statuto)

COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai “doveri”

SANZIONE

ORGANO COMPETENTE

FREQUENZA REGOLARE

“Comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo”

 

  • Elevato n° di assenze
  • Assenze ingiustificate

 

  • Assenze strategiche
  • Ritardi e uscite anticip. oltre il consentito e non documentate
  • Ritardi al rientro intervalli o al cambio di ora
  • Infrazione al divieto di fumo all’interno dell’Istituto
  • Ammonizione orale
  • Ammonizione scritta nel registro di classe

 

 

  • Esclusione da visite e/o viaggi d’istruzione
  • Valutazione della condotta in sede di Consiglio di classe
    • Dirigente Scolastico ovvero Collaboratore del Dirigente Scolastico

 

 

  • Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori)

 

RISPETTO DEGLI ALTRI

“Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l’armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali”

 

  • Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti
  • Interventi inopportuni durante le lezioni
  • Interruzioni continue del ritmo delle lezioni
  • Non rispetto del materiale altrui
  • Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti
  • Plagio
  • Infrazione al divieto di fumo all’interno dell’istituto
  • Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici durante le ore di attività didattica che non configuri reato in funzione delle norme di cui al D. Lgvo 196/2003 come richiamate dall’atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007
  • Ammonizione scritta

 

 

 

  • Esclusione dalle visite guidate e/o viaggi d’istruzione

 

 

  • Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni
  • Dirigente Scolastico ovvero suo Collaboratore

 

 

  • Dirigente Scolastico ovvero suo Collaboratore ovvero il Consiglio di classe

 

 

  • Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori)

 

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE

“Comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui”

 

  • Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati

 

  • Lanci di oggetti non contundenti

 

 

  • Violazione involontaria delle norme sulla sicurezza fissate dal Piano d’Istituto ovvero dal Dirigente Scolastico
  • Ammonizione scritta

 

 

  • Lavori in Istituto a favore della comunità scolastica

 

  • Risarcimento dei danni provocati

 

  • Allontanamento dalle lezioni fino a 10 giorni
  • Dirigente Scolastico ovvero Collaboratore del Dirigente Scolastico

 

  • Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori)

 

  • Dirigente Scolastico ovvero Collaboratore del Dirigente Scolastico ovvero il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori)
  • Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori)

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

“Comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche”

  • Mancanza di mantenimento della pulizia  dell’ambiente

 

 

  • Incisione di banchi/porte

 

 

  • Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratori ecc

 

 

  • Scritte su muri, porte e banchi
  • Ammonizione scritta

 

 

  • Lavori in Istituto a favore della comunità scolastica

 

 

  • Risarcimento dei danni provocati

 

 

  • Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni
  • Dirigente Scolastico ovvero Collaboratore del Dirigente Scolastico

 

  • Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori )

 

 

  • Dirigente Scolastico ovvero Collaboratore del Dirigente Scolastico ovvero il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori

 

  • Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori)


TABELLA B – Infrazioni disciplinari GRAVI, INDIVIDUALI (pagina 1 di 2)

DOVERI (art.3 dello statuto)

COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravi

SANZIONE

ORGANO COMPETENTE

 

RISPETTO DEGLI ALTRI

(Compagni, docenti, personale non docente)

 

  • ricorso alla violenza all’interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui
  • utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui
  • propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone
  • furto, manomissione e/o falsificazione  di atti pubblici
  • lancio di oggetti contundenti
  • violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati e/o laboratori
  • introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe
  • reati che violino la dignità ed il rispetto della persona ovvero che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e/o la sicurezza delle strutture
  • utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici nell’Istituto durante le ore di attività didattica con grave  violazione delle norme di cui al D.Lgvo 196/2003 come richiamate all’Atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/07
  • recidive di atti di violenza, di atti che determinino allarme sociale

Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali

 

 

 

 

 

 

  • Allontanamento dalle lezioni da un minimo di 15 giorni e fino al termine dell’anno scolastico

 

 

 

 

 

  • Esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all’Esame di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di classe (completo delle rappresentanze genitori e alunni) per sanzioni che comportano l’allontanamento fino a 15 giorni

 

 

 

 

  • Consiglio di Istituto per sanzioni che comportano l’allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni ovvero che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato
 
 

 


TABELLA B – Infrazioni disciplinari GRAVI, INDIVIDUALI (pagina 2 di 2)

DOVERI (art.3 dello statuto)

COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravi

SANZIONE

ORGANO COMPETENTE

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE

 

  • Violazioni volontarie delle norme sulla sicurezza fissate dal Piano d’Istituto ovvero dal Dirigente Scolastico
  • Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, strutture murarie, arredi)
  • Reiterazione di atti di danneggiamento volontario ovvero involontario
  • Allontanamento arbitrario, non autorizzato, dai locali scolastici durante l’orario di svolgimento delle attività didattiche

 

Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali

 

 

 

 

 

 

  • Allontanamento dalle lezioni da un minimo di 15 giorni e fino al termine dell’anno scolastico

 

 

  • Esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all’Esame di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consiglio di classe (completo delle rappresentanze genitori e alunni) per sanzioni che comportano l’allontanamento fino a 15 giorni

§  Consiglio di Istituto per sanzioni che comportano l’allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni ovvero che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

 

 

 

  • Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, strutture murarie, arredi)

 

Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali


TABELLA C – Sanzioni pecuniarie collegate alle infrazioni di cui alle tabelle A e B

DOVERI (art.3 dello statuto)

COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravi

SANZIONE

ORGANO COMPETENTE

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE

 

  • Infrazione al divieto di fumare all’interno della scuola

 

  • Infrazione alle norme che regolano il parcheggio di automezzi e ciclomotori

 

 

  • Utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici nell’Istituto durante le ore di attività didattica in violazione delle norme di cui al D.Lgvo 196/2003 come richiamate all’Atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/07

 

Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali

  • Misura prevista dalla normativa di riferimento (da € 27,50 ad € 275)

 

 

  • Misura prevista dalla normativa di riferimento

 

 

  • Ritiro temporaneo del cellulare per restituzione diretta al genitore e segnalazione all’organo competente per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal D. Lgvo 196/2003.

 

  • Responsabili del rispetto del divieto di fumo ovvero Dirigente Scolastico ovvero suo collaboratore

 

  • Dirigente Scolastico ovvero suo collaboratore ovvero docente della classe;

 

 

  • Autorità competente per l’irrogazione della sanzione pecuniaria

 

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

 

  • Danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza
  • Aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l’utilizzo per le attività immediatamente successive

Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali

  • Rimborso del danno su valutazione dello stesso da parte della Commissione Tecnica d’Istituto ovvero dall’Ente locale proprietario

 

  • Dirigente Scolastico ovvero suo collaboratore ovvero Responsabile per la sicurezza (R.S.P.P.)